Contro la liquidazione coatta della Banca
COMUNICATO del Prof. Rodolfo Bettiol
E’ noto che il decreto legge 25 giugno 2017 ha disposto con efficacia immediata la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a.
Si tratta peraltro di una liquidazione del tutto particolare.
In linea di principio infatti entrerebbero nella liquidazione tutte le attività e le passività delle banche con conseguente riparto finale tra tutti i creditori di quanto eventualmente residuerebbe pagate le passività.
Non è così nel caso di specie.
Si tratta in effetti di una liquidazione che interviene dopo aver ceduto ad un prezzo simbolico nei suoi contenuti più che criticabile, nella misura in cui gran parte degli attivi non concorrano al pagamento dei debiti delle banche.
In effetti il decreto impone che i commissari liquidatori cedano (a euro uno) i beni ed i rapporti giuridici positivi ad un solo soggetto (Banca Intesa) mentre per quanto riguarda i debiti in particolare quelli nei confronti degli azionisti, gli stessi sono espressamente esclusi dal decreto stesso dalla cessione a Banca Intesa.
Il decreto prevede invece che i crediti deteriorati ed accessori siano con decreto del ministro trasferiti da parte dei commissari liquidatori nei confronti della società per la Gestione di Attività- SG.A. spa.
Gli attivi derivanti dalla gestione della predetta società saranno riversati a vantaggio dei creditori e degli azionisti che possono vantare il diritto a un risarcimento del danno nei confronti delle banche in liquidazione.
E’ evidente peraltro che gli stessi concorrendo con altri creditori su un attivo solo parziale delle banche potrebbero non trovare capienza o una capienza molto ridotta.
Ma vi è di più! Alla liquidazione coatta disposta dal decreto si applicano le norme della legge bancaria relative alla liquidazione coatta amministrativa.
Vanno considerati gli effetti previsti dall’art. 83 della predetta legge.
Il primo è la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere. Va rilevato come vi fosse già la disponibilità delle banche che contavano su un diverso esito della vicenda (fusione e ricapitalizzazione garantita) ed erogazioni a favore degli azionisti più in difficoltà, e ad aprire un discorso transattivo con gli azionisti.
Ancora l’altresì effetto negativo previsto dall’art. 83 è che con l’insediamento dei commissari liquidatori non può essere promessa o perseguita alcuna azione contro le banche.
Ciò significa che nei processi pendenti a Toma e a Vicenza a carico degli amministratori infedeli non può essere chiesta la citazione delle banche quali responsabili civili. In pratica la costituzione di parte civile può essere fatta solo nei confronti degli imputati, senza più potere ottenere la condanna al risarcimento del danno delle banche quali responsabili civili. Anche ogni altra azione in sede civile risulta indebita. La costituzione di parte civile nei confronti degli imputati assume pertanto un significato morale, ma sotto il profilo pratico considerando anche le spese necessarie di scarsa utilità.
Che fare ?
1) Sotto il profilo giuridico va fatta entro 60 giorni a decorrere dal 26 giugno 2017 l’insinuazione al passivo nella liquidazione personalizzata, vantando gli azionisti il diritto al risarcimento dei danni. L’insinuazione potrebbe essere respinta ma in tal caso è prevista un tutela giurisdizionale residua e cioè il ricorso al Presidente del Tribunale sede della Banca entro 15 giorni dalla comunicazione del rigetto.
Sotto questo profilo va sottolineato l’importanza di essersi inseriti nei processi penali avendo almeno per quanto riguarda sino ad oggi Veneto Banca la disponibilità della totalità degli atti processuali dalla Procura di Roma, che potrebbero tornare utili.
Accanto a questa iniziativa cautelativa senza la quale si corre il rischio di essere esclusi da ogni riparto che fosse possibile fare,
2) occorre, peraltro intraprendere iniziative extra-giudiziarie in particolare fare pressione con la politica e il Governo Italiano per la istituzione di un FONDO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELLE BANCHE IN LIQUIDAZIONE.
Tale fondo è già stato strutturato e denominato FONDO VITTIME DI REATI AGGIOTAGGIO E OSTACOLO DELLA VIGILANZA BANCARIO.
Fondi analoghi per le vittime da reato sono previsti dalla legislazione vigente e sono frutto anzi di direttive U.E..
I contatti con la politica e il Governo sono in corso.
Prof. Avv. Rodolfo Bettiol
Tributarista Loris Mazzon